15 Apr Ammessa la composizione negoziata con liquidazione giudiziale del creditore
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L’art 25 – quinquies del Codice della Crisi esclude la possibilità di accedere alla composizione negoziata in pendenza di procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell’art 40 includendo così anche l’ipotesi della Liquidazione giudiziale.
Il tenore letterale della norma non chiarisce tuttavia se la preclusione opera anche nel caso in cui il ricorso sia introdotto dai creditori e non dal debitore.
In caso di pendenza di procedimento di liquidazione giudiziale introdotto da terzi creditori si registrano due orientamenti giurisprudenziali: il primo esclude l’accesso alla composizione negoziata indipendentemente dal soggetto istante debitore o terzo (così T. Lagonero 28/02/2023 T Palermo 22/05/2023, T Busto Arsizio 04/07/2023, T Bergamo 23/01/2024); il secondo restringe l’ambito applicativo del divieto al caso di domanda di liquidazione giudiziale presentata solo dal debitore che successivamente intenda accedere alla composizione negoziata (così T Bologna 23/06/2023, T. Torre Annunziata 20/07/2023, T Trani 30/09/2023 e T Tempio Pausania, 12/10/2023).
A tale orientamento aderisce da ultimo anche T Torino con provvedimento 11/04/2024 che rammenta come i principi della riforma concorsuali siano riconducibili alla “Flessibilità” delle procedure e all’efficacia della ristrutturazione.
Alla luce dei principi di Flessibilità e di ristrutturazione efficace nonché degli artt 12 comma 1, 17 comma e lett d) , 21 comma 1 e 23 comma 2 del codice della crisi, l’art. 25 – quinquies è considerata norma di chiusura volta a impedire la composizione all’imprenditore che abbia scelto uno degli strumenti di regolazione della crisi per poi operare una scelta diversa.