Anche un piano liquidatorio è compatibile con la composizione negoziata

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Anche un piano liquidatorio è compatibile con la composizione negoziata: questa la conclusione del Tribunale di Perugia con ordinanza 15 Luglio 2024 che concede le misure protettive a sostegno di un piano liquidatorio poggiante sulla cessione di un cespite immobiliare e su un recupero del credito IVA; l’espressione “ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa” ricomprenderebbe tanto “il risanamento dell’impresa” quanto il “risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa”.

Peraltro uno degli sbocchi della C.N.C. è la sottoscrizione di accordi atti a produrre l’effetto dell’esenzione della revocatoria che non dovrebbe comportare necessariamente il riequilibrio della situazione economico finanziaria dell’impresa previsto dall’art 56 CCII. Infine certamente utilizzabile per finalità liquidatorie è la possibilità di chiedere l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 57 CCII