Divieto di compensazione per i ruoli sopra i 100.000 Euro

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Il 28 giugno 2024 l’agenzia entrate ha pubblicato la circolare n 16 con cui sono stati forniti chiarimenti sul divieto di compensazione ex L 213/2023  che ha introdotto il comma 49-quinquies nell’art 37 del  D.L. 223/2006.

Tale norma prevede un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di importo complessivamente superiore a 100.000 euro salvo sia in essere una sospensione giudiziale o amministrativa

L’A.d.E. specifica che il divieto è assoluto nel seno che non legittima la compensazione nemmeno l’eventuale eccedenza. Se ad es c’è un ruolo scaduto per 130.000 euro e il contribuente ha un credito compensabile per 200.000 euro nemmeno l’eccedenza di 70.000 euro può essere compensata se non vien prima estinto il ruolo.

Il divieto di compensazione non opera però con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza; anche i contribuenti che hanno in atto una dilazione da rottamazione dei ruoli non sono soggetti al divieto di compensazione e il relativo importo non viene conteggiato

Rimane tuttavia possibile la compensazione di crediti relativa a contributi previdenziali e premi INAIL.