La responsabilità dei revisori verso la società è in linea con la costituzione

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La Corte Costituzionale con sentenza n 115 depositata l’ 1 luglio 2024 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art 15 comma 3 del Dlgs 39/2010 nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità del revisore decorra dalla data della relazione di revisione del bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cu i si riferisce l’azione di risarcimento

 A sollevare tali dubbi è stato il Tribunale di Milano nell’ordinanza 6 settembre 2023

La Consulta premesso che i revisori rispondono dei danni cagionati dal loro inadempimento alla società e di quelli procurati in modo diretto a soci o terzi ritengono necessario distinguere tra l’azione risarcitoria che può far valere la società e le pretese che possono avanzare i soci o i terzi.

Nel primo caso il revisore è esposto a responsabilità sin dal deposito di una relazione inesatta o scorretta e il suo inadempimento produce un danno alla società che ha conferito l’incarico danno costituito dalla perdita economica correlata al valore della prestazione inesattamente eseguita.

Questo termine tuttavia non può valere per i soci e i terzi ai quali dovrà applicarsi la regola generale dell’art 2947 c.c. che fa decorrere la prescrizione dal fatto illecito produttivo di danni.

In conclusione nei confronti dei soci e terzi la responsabilità è sempre di natura aquiliana e dunque per essa opera l’art 2947 c.c. con l conseguenza che il termine per l’azione risarcitoria non può iniziare a decorrere prima che si sia compiuto il fatto illecito e prima che si siano prodotti i danni.