La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 7946/2024, ha riconosciuto la tutela come marchio di forma non registrato (di fatto) al sandalo “Slingback 375” della linea Rockstud di Valentino, riformando la sentenza di primo grado che si era limitata ad accertare e dichiarare la sola concorrenza sleale per imitazione servile. La decisione evidenzia l’incompatibilità logica tra il negare la capacità distintiva di un prodotto ai fini della tutela come marchio di forma e, contemporaneamente, riconoscerne gli elementi distintivi per accertare la concorrenza sleale sub species di imitazione servile. La Corte d’Appello ha ritenuto che elementi come le strisce di pellame di colore contrastante con la tomaia e le borchie piramidali metalliche, uniti all’ampia diffusione e notorietà del prodotto, siano sufficienti a conferire al sandalo la necessaria capacità distintiva.
La sentenza avverso la quale è stato proposto ricorso in Cassazione si inserisce nel più ampio dibattito sulla tutela dei marchi non convenzionali nel settore del fashion, confermando l’importanza di questa forma di protezione per le creazioni della moda, specialmente quando non si opti per la registrazione come design o siano decorsi i termini di protezione del design comunitario non registrato. Criticabile appare invece la decisione di non riconoscere il danno da lucro cessante, nonostante la prova fornita delle vendite dei prodotti contraffatti.