Revocabili gli amministratori che non curano gli assetti societari

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Il Tribunale di Milano con decreto 29 febbraio 2024 ha ribadito che la mancata predisposizione di adeguati assetti societari costituisce una grave irregolarità gestoria che può essere denunciata al Tribunale ex art 2409 c.c. e che può giustificare la revoca degli amministratori e dei controllori.

L’indirizzo trova i suoi precedenti nelle pronunce del Tribunale di Catania 8 febbraio 2023 e dello stesso Tribunale di Milano 18 ottobre 2020

Secondo il Tribunale di Milano gli amministratori che non riscontrano con tempestività la crisi e la mancanza del presupposto della continuità aziendale o che pur rilevandola non si attivino per farvi fronte accedendo a uno degli strumenti di risoluzione della crisi di impresa sono inadempienti ai doveri stabiliti dagli artt. 2086 c.c. e 3 D.lgs. 14/2019.

La situazione è suscettibile di condurre alla revoca dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo; anch’esso è infatti da revocare per non aver mai rilevato alcunché  sull’omessa predisposizione di adeguati assetti societari risultando inadempiente ai propri doveri di controllo tra i quali secondo l’art 2403 c.c. rientra quello di vigilanza sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Alla luce di ciò il Tribunale procede alla nomina di un amministratore giudiziario con il compito tra l’altro di predisporre adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili.